Parti: R.T.I – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a, PUBLITALIA ’80 S.p.a , EURIDEA S.p.a, c. EDIZIONI CHAPPELL S.r.l.
In Nessun riferimento bibliografico
Anno: 2003
L’EMITTENTE TELEVISIVA RISPONDE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE PER L’UTILIZZAZIONE ILLEGITTIMA DI UN’OPERA MUSICALE IN UNO SPOT PUBBLICITARIO – Insieme all’inserzionista e al concessionario della pubblicità
composta dai signori:
dott. Antonio SAGGIO presidente
dott. Alessandro CRISCUOLO consigliere
dott. Mario Rosario MORELLI consigliere
dott. Giuseppe MARZIALE cons. relatore
dott. Giuseppe Maria BERRUTI consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10580/00, proposto da:
R.T.I – RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.a., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l’avv. Antonio Pacifico, che con l’avv. Aldo Bonomo del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EDIZIONI CHAPPELL S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Adriano Solaro, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso l’avv. Giuseppe Attolico, che con l’avv. Giampiero Quiriconi del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
sul ricorso n. 10590/00, proposto da:
PUBLITALIA ’80 S.p.a., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l’avv. Antonio Pacifico, che con l’avv. Aldo Bonomo del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EDIZIONI CHAPPELL S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Adriano Solaro, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso l’avv. Giuseppe Attolico, che con l’avv. Giampiero Quiriconi del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
sul ricorso n. 10591/00, proposto da:
EURIDEA S.p.a., già Standa s.p.a., in persona del legale rappresentante signor Renato Corrada, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l’avv. Antonio Pacifico, che con l’avv. Aldo Bonomo del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EDIZIONI CHAPPELL S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Adriano Solaro, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso l’avv. Giuseppe Attolico, che con l’avv. Giampiero Quiriconi del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1410/99 del 28 maggio 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 1999 dal relatore dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l’avv. Pacifico e l’avv. Attolico;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
1 – Con atto notificato il 17 e il 18 marzo 1993, la s.r.l. Edizioni Chappell (d’ora innanzi Chappell) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. R.T.I. – Reti Televisive Italiane (d’ora innanzi, R.T.I.), la s.p.a. Publitalia ’80 Concessionaria Pubblicità (d’ora innanzi, Publitalia) e la s.p.a. Standa (successivamente “Euridea”), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dall’illegittima utilizzazione, quale “colonna musicale” di un messaggio pubblicitario trasmesso per via televisiva, dell’opera musicale “White Christmas” di Irving Berlin, dei cui diritti di utilizzazione economica in Italia era la titolare esclusiva.
Precisava la Chappell che il filmato, diretto a reclamizzare prodotti commercializzati dalla Standa, era stato trasmesso, nel periodo natalizio, dalle emittenti televisive “Canale 5” e “Retequattro” gestite dalla R.T.I., utilizzando spazi pubblicitari ceduti dalla Publitalia.
Tutte le convenute contestavano che la trasmissione del messaggio pubblicitario avesse violato i diritti di esclusiva dell’attrice. La R.T.I. e la Publitalia eccepivano, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che solo la società committente (vale a dire la Standa) era tenuta a rispondere dell’eventuale, violazione derivante dalla violazione dei diritti di esclusiva rivendicati dalla Chappell.
1.1 – Il Tribunale, dichiarava illecita l’utilizzazione dell’opera, avvenuta senza alcuna autorizzazione della Chappell, ponendo in evidenza che la trasmissione del brano musicale, sia pure senza accompagnamento, aveva reso chiaramente riconoscibile il suo motivo caratterizzante, al fine evidente di evocare l’atmosfera natalizia ritenuta propizia a stimolare l’acquisto dei prodotti pubblicizzati. La domanda era tuttavia accolta solo nei confronti della Standa, osservando che nessuno specifico elemento di prova era stato fornito a dimostrazione della consapevole e attiva partecipazione delle altre società alla illecita utilizzazione del brano musicale.
1.2 – La sentenza era riformata, sul punto, dalla Corte territoriale che, accogliendo l’appello della Chappell, condannava anche la R.T.I. e la Publitalia al risarcimento dei danni, sul rilievo:
– che, non diversamente dalla Standa, anche tali società avevano materialmente concorso, alla violazione dei diritti della Chappell;
– che tali diritti hanno natura assoluta;
– che le società sopra indicate avevano omesso ogni controllo diretto ad accertare se l’utilizzazione del brano musicale utilizzato nel messaggio musicale, “chiaramente identificabile nell’opera “White Christmas” “, fosse stata effettuata nel rispetto del titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
– che il loro comportamento era stato quindi colposo, rientrando tale controllo nell’ordinaria diligenza propria dei soggetti operanti in quello specifico settore.
1.3 – Le società R.T.I. e Publitalia e Standa (che nel frattempo ha assunto la denominazione sociale “Euridea”) chiedono la cassazione di tale sentenza. La società intimata resiste con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
2 – Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
3 – Il ricorso della società Euridea si puntualizza in un solo motivo di gravame, con il quale – denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13, 14 e 70, legge 22 aprile 1941, n. 633; nonché vizio di motivazione – la sentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto che la trasmissione del messaggio pubblicitario avrebbe comportato la violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale “White Christmas” dei quali la Chappell era titolare esclusiva.
Tale motivo di doglianza è comune anche alle impugnazioni proposte dalla Publitalia e dalla R.T.I. che, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, prospettano una censura di identico contenuto.
4 – Attesa la loro identità, tali doglianze possono essere esaminate congiuntamente.
I rilievi mossi dalla resistente alla loro ammissibilità non sono condivisibili. Non può dirsi, infatti, che la censura sia diretta ad ottenere il riesame del merito della controversia, in quanto le ricorrenti hanno inteso contestare, in radice, la possibilità che l’utilizzazione di un motivo musicale per la realizzazione di uno spot pubblicitario, al solo fine di evocarne il ricordo, comporti, se non debitamente autorizzata, la violazione dei diritti di utilizzazione esclusiva dell’opera dell’ingegno.
La questione è, pertanto, prettamente giuridica e, come tale, ammissibile. Essa è, peraltro, infondata.
Non vi è dubbio, infatti, che i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell’opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità, quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore (Cass. 19 luglio 1990, n. 7397).
Orbene, la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto, la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità, ha ritenuto:
– che, con lo “spot” pubblicitario era stata utilizzata “una parte significativa ed espressiva” del “motivo melodico” di White Christmas, realizzando quegli effetti evocativi legati alla rappresentazione dell’atmosfera natalizia che lo contraddistinguono e che il messaggio pubblicitario intendeva determinare al fine di accrescere la sua influenza sul pubblico dei consumatori: quindi un effetto ben diverso da quello ricollegabile alla riproduzione di alcune battute eseguita al fine di richiamare alla memoria il motivo ma non certo a provocare quelle sensazioni che solo dalla sua esecuzione possono derivare;
– che il motivo era chiaramente riconoscibile, nonostante la brevità della sequenza e la sua “voluta e scherzosa deformazione” nella esecuzione dello “spot”;
– che la riproduzione del motivo, attuata con tali modalità, non poteva essere considerata quale opera nuova, rispetto a quella originaria, perché priva dei caratteri di originalità e di creatività.
Contrariamente a quel che assumono i ricorrenti, non è possibile cogliere in tali affermazioni alcun vizio di motivazione, tale da giustificare la cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.. Perché tale ipotesi si realizzi è necessario, invero, che il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze o incongruenze così gravi da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione adottata (Cass. 13 aprile 1999, n. 3615; 6 ottobre 1999, n. 11121; 15 aprile 2000, n. 4916; 27 febbraio 2001, n. 2830). Criterio che invece, per quanto si è detto, emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata.
5 – Non meno infondata è la doglianza puntualizzata nel secondo motivo dei ricorsi proposti dalla R.T.I. e da Publitalia, con il quale le ricorrenti – denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 e 2697 c.c. e dell’art. 15, ottavo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223; nonché vizio di motivazione – censurano la sentenza impugnata, deducendo che la Corte territoriale:
1. non avrebbe considerato che la Publitalia non aveva dato alcun contributo materiale alla causazione dell’illecito;
2. pur riconoscendo che la prova dell’elemento psicologico incombe al danneggiato avrebbe poi, contraddittoriamente, negato rilevanza allo stato di ignoranza di esse ricorrenti circa l’idoneità del messaggio pubblicitario a ledere diritti di esclusiva altrui;
3. non avrebbe tenuto conto del principio dell’alterità oggettiva del messaggio pubblicitario rispetto al “veicolo” utilizzato, desumibile dall’art. 8, legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall’art. 2, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74;
4. non avrebbe considerato, infine, che l’obbligo, posto a carico dei concessionari radiotelevisivi, di osservanza delle leggi e delle convenzioni in tema di utilizzazione delle opere dell’ingegno (art. 15, ottonavo comma, legge 223/90) è riferibile solo ai programmi trasmessi e non anche ai messaggi pubblicitari.
6 – E’ però agevole replicare:
1. che il rilievo puntualizzato nel precedente paragrafo sub 5.1, è inammissibile, in quanto la censura sollevata concerne un accertamento di fatto, la cui esattezza non può essere riconsiderata nel giudizio di legittimità;
2. che la censura specificata nello stesso paragrafo, sub 5.2, è manifestamente infondata, in quanto l’asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata è chiaramente insussistente, sia perché l’addotto stato di ignoranza è stato ritenuto dalla Corte territoriale “non attendibile né verosimile” (p. 14), con apprezzamento di fatto la cui esattezza non può essere sindacata in questa sede, e che non è stato, comunque, specificamente censurato dalle ricorrenti; sia perché, comunque, nella stessa sentenza si afferma che l’elemento soggettivo dell’illecito addebitato alle ricorrenti poteva essere integrato anche dalla (sola) colpa e che il loro comportamento era stato palesemente colposo (p. 13-14);
3. che il richiamo al principio della c.d. “alterità oggettiva del messaggio pubblicitario rispetto al veicolo utilizzato” desumibile dall’art. 8, secondo comma, legge 223/90 e dagli artt. 1, secondo comma, e 4, primo comma, d.lgs. 74/92 (retro, sub 5.3) è inconferente, trattandosi di principio posto a tutela dei consumatori e non può, quindi, essere invocato per escludere (o anche solo limitare) la responsabilità di chi l’utilizza o concorre alla sua diffusione nei confronti di soggetti diversi da quelli che appartengono a tale categoria;
4. che destituita di ogni fondamento è, infine, l’affermazione (retro, sub 5.4) che i concessionari dei servizi radiotelevisivi non sarebbero tenuti al rispetto delle norme poste a tutela di diritti di utilizzazione (economica) delle opere dell’ingegno, in relazione ai messaggi pubblicitari, dal momento: a) che tali diritti hanno natura assoluta e godono, quindi, di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla loro violazione (Cass. 7 aprile 1999, n. 3353); b) che, per quanto si è detto, l’utilizzazione (sia pure parziale) del brano musicale per la realizzazione dello “spot pubblicitario” aveva comportato violazione di tali diritti (retro, § 4); c) che quando il danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate, in solido, al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, essendo la rilevanza della (eventuale) diversa misura delle rispettive colpe limitata ai rapporti interni (art. 2055 c.c.).
7 – I ricorsi, come sopra riuniti, debbono essere quindi respinti. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione, delle spese di questo ulteriore grado in favore della s.r.l. Chappell, liquidando gli onorari in € 2000,00 (duemila/00) e gli esborsi in € 235,61.
Roma, 5 novembre 2002