Diritto d’autore – utilizzazione dell’opera musicale in spot pubblicitario senza consenso – violazione – responsabilità – natura soggettiva
Parti: Novaera Edizioni Musicali S.a.s. c. Radio Studio 54 + altri
In Nessun riferimento bibliografico
Anno: 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25572-2007 proposto da:
NOVAERA EDIZIONI MUSICALI S.A.S. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 192, presso l’avvocato CASTRO CIRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGINI ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DITTA INDIVIDUALE VALDARNO TENDE (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 911, presso l’avvocato MURATORI LEOPOLDO, rappresentata e difesa dall’avvocato PARIS GIANFRANCO, giusta procura a margine del controricorso;
RADIO STUDIO 54 S.R.L. (p.i./c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 911, presso l’avvocato MURATORI LEOPOLDO, rappresentata e difesa dall’avvocato PARIS GIANFRANCO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
SPOT ON LINE DI LAZZARO COCOMAZZI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 202/2006 del TRIBUNALE DI FIRENZE – SEDE DISTACCATA DI PONTASSIEVE, depositata il 05/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CIRO CASTRO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
la NOVAERA EDIZIONI MUSICALI Sas aveva convenuto in giudizio avanti al Giudice di pace di Pontassieve la Valdarno Tende per essere risarcita, nei limiti della competenza di valore del Giudice adito, del danno cagionato dalla illecita diffusione da parte della convenuta del brano musicale funkylandia-inglese vol. 1, quale base musicale di uno spot pubblicitario, attraverso la programmazione della stazione radiofonica” Radio Studio 54 FM”, senza aver richiesto la autorizzazione alla società attrice che, in data 10 gennaio 2002, aveva acquisito dall’autore i diritti di sfruttamento commerciale del brani ivi elencati.
La convenuta, costituitasi in causa, aveva contestato la domanda giudiziale e aveva richiesto autorizzazione alla chiamata in causa della RADIO S54 Srl, quale emittente responsabile della diffusione del brano, e assumendo che, nella commessa dello spot pubblicitario, non aveva scelto il brano in oggetto, sconoscendone quindi la utilizzazione eventualmente illecita.
Il Giudice di pace, con ordinanza del 28 luglio 2003, fissava la udienza di precisazione delle conclusioni sulle questioni pregiudiziali svolte di carenza di legittimazione della società attrice, e con la sentenza impugnata rigettava la domanda giudiziale, assumendo che la società attrice non aveva la disponibilità del diritto asseritamente leso.
Avverso la detta pronuncia la NOVAERA EDIZIONI MUSICALI Sas proponeva appello innanzi al tribunale di Firenze lamentandosi che il Giudice di primo grado avesse mal interpretato la normativa legislativa di settore.
Si costituiva in giudizio l’appellata, la quale contestava quanto sostenuto dalla appellante e si riportava sostanzialmente alle medesime difese già svolte in primo grado, e chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa della RADIO S54 Srl, autorizzazione che veniva concessa. Si costituiva la chiamata in causa, la quale, dopo aver contestato nel merito la domanda giudiziale, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta che aveva effettivamente realizzato lo spot pubblicitario, la Spot on Line. Costituitasi in causa quest’ultima, la medesima eccepiva preliminarmente la irritualità della chiamata in causa in relazione alla specifica natura del giudizio di appello e, successivamente, contestava nel merito l’appello interposto alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pontassieve.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 202/06, rigettava l’appello della Novaera edizioni musicali sas e dichiarava inammissibili le chiamate in causa di Radio 54 srl e di Spot on line.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Novaera sulla base di due motivi cui resistono con separati controricorsi la Valdarno tende e la Radio Studio 54 srl.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 633 del 1941, artt. 72, 73, 74 e 78 per non avere il tribunale riconosciuto che i diritti spettanti all’autore, e quindi, nella specie a Novera (in quanto cessionaria dei medesimi nella sua qualità di produttore del supporto fonografico), hanno natura assoluta e godono di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla loro violazione e ciò in quanto la rilevanza dell’eventuale diversa misura delle rispettive colpe rimane limitata ai rapporti interni.
Dovevano quindi ritenersi responsabili sia Radio Studio 54 che aveva trasmesso il messaggio pubblicitario realizzato con l’utilizzazione del brano musicale in violazione del diritto d’autore sia, in solido, con chi aveva commissionato la trasmissione dello spot (Valdarno Tende) che tra l’altro in atti si era dichiarata beneficiaria dello stesso.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 2043 c.c. in relazione alla Ld.A. n. 633 del 1941, artt. 72, 73, 74 e 78) per non avere la Corte d’appello ritenuto sussistere la colpa della resistente nella produzione del danno. Il primo motivo appare infondato.
Il tribunale ha invero riconosciuto che vi era stata violazione dei diritti economici del produttore del fonogramma il quale aveva acquistato con apposito contratto i detti diritti in forma esclusiva dall’autore.
Sul punto del resto non vi è dubbio che costituisca violazione del diritto d’autore l’abusiva appropriazione dell’opera musicale tramite incorporazione della stessa nello spot pubblicitario, in violazione del diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.) e di quello di modifica e di adattamento (art. 18 l.d.a.), e, dall’altro,della successiva violazione del diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 l.d.a.) che comprende anche il diritto di radiodiffusione.
La censura del primo motivo non appare quindi rilevante non essendo stata negata la violazione dei diritti d’autore.
Anche il secondo motivo appare infondato e per certi versi inammissibile.
Invero, il profilo soggettivo è stato escluso dalla sentenza impugnata avendo ritenuto che l’affidamento della produzione dello spot ad una società specializzata nel settore escludesse ogni negligenza da parte della Valdarno Tende.
Trattasi di una valutazione di merito che non risulta specificatamente censurata dalla ricorrente che non prospetta argomenti in ragione dei quali nel caso di specie fossero rilevabili aspetti di consapevolezza ovvero di violazione di regole di diligenza e prudenza da parte della ricorrente in relazione alla riproduzione ed alla radiodiffusione del brano musicale per cui è causa.
Il ricorso va quindi respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Valdarno Tende liquidate come da dispositivo. Si compensano le spese di giudizio nei confronti della Radio Studio 54 srl in quanto la notifica del ricorso nei suoi confronti deve ritenersi avvenuta a fini della sola comunicazione non essendo stato proposto alcun motivo nei confronti della sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa di detta società in quanto effettuata per la prima volta in grado d’appello. Nulla per le spese per quanto concerne la Spot on line.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Valdarno Tende liquidate in Euro 5000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori e spese forfettarie;
compensa le spese di giudizio nei confronti della Radio Studio 54 srl.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014