Parti: Recca c. S.I.A.E.
In Consiglio di Stato, 1990, I, 1432, con nota di Murra, Il Diritto di Autore, 1991, 178
Anno: 1990
Massime tratte dalla sentenza:
Lo statuto della S.I.A.E., pur distinguendo fra i semplici iscritti ed i soci, ai fini elettorali per la composizione degli organi sociali, non contiene norme limitatrici all’assunzione della qualità di socio, legate ad un’attività discrezionale dell’organo direttivo, sì che ogni iscritto che possieda l’anzianità minima di iscrizione di cinque anni ed abbia incassato una somma per diritti d’autore superiore all’ammontare determinato in anticipo rispetto all’anno cui si riferisce la domanda di associazione, ha diritto ad assumere la qualifica di socio; pertanto, il sistema per divenire “socio” della S.I.A.E. è un sistema non “chiuso”.
La distinzione contenuta nello statuto della S.I.A.E. fra semplici iscritti e soci (distinzione che, a termini di statuto, non rileva per quanto concerne l’intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore, ma solo ai fini elettorali per la composizione degli organi sociali), è espressione di un ampio e discrezionale potere di autorganizzazione circa la determinazione di modalità specifiche di formazione degli organi statutari mercé la limitazione del diritto elettorale attivo e passivo a categorie particolari di iscritti prescelti in base a criteri oggettivi ed a parametri la cui soddisfazione è possibile ed aperta a tutti i partecipanti; pertanto, trattasi di distinzione che non collide con principi di logica e razionalità né è affetta da contraddittorietà, violazione di legge e manifesta ingiustizia.
La promozione della costituzione della cassa di previdenza per i soci S.I.A.E., poi fondo di solidarietà, costituisce un’iniziativa autonoma della S.I.A.E., assunta fuori dall’ambito dei fini che la legge le attribuisce rispetto alla generalità degli iscritti, i quali, in quanto tali (e non soci) non sono collegati a tale attività di natura assistenziale-previdenziale (che non influisce sull’espletamento del mandato) da alcuna relazione; pertanto, i semplici soci non hanno interesse ad impugnare le norme statutarie del fondo.
Il semplice iscritto alla S.I.A.E. si trova nei confronti del fondo di solidarietà tra i soci della S.I.A.E. nella posizione di un quisque de populo e non gode di alcuna situazione giuridica tutelata che gli permetta di invocare una illegittimità dei criteri costitutivi liberamente assunti dal fondo stesso.
La cassa di previdenza istituita il 7 giugno 1949 ai sensi dell’art. 48 bis, d. p. r. 16 aprile 1948, n. 643 (statuto della S.I.A.E.), gestita con contabilità separata (ai sensi dell’art. 61, d. p. r. 20 ottobre 1962, n. 1842) e trasformato in fondo di solidarietà tra i soci della S.I.A.E., gode, a norma dell’attuale e vigente statuto della S.I.A.E. (art. 60, d. p. r. 2 agosto 1986, n. 726) di un patrimonio del tutto distinto dall’ente, destinato a svolgere funzione di garanzia e responsabilità nei confronti dei creditori del fondo stesso e costituisce (in difetto di attribuzione di personalità giuridica) un centro di imputazione soggettiva autonoma rispetto all’ente promotore, ovvero la S.I.A.E., della somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui è dotato; ne deriva l’assoluta autonomia del fondo nella determinazione delle proprie norme interne in primo luogo per quanto concerne l’individuazione dei requisiti per assumere la qualità di socio, destinatario delle provvidenze erogate, con conseguente autonomia normativa circa i requisiti e le modalità di accesso dei propri soci, secondo i principi di discrezionalità propria di qualsiasi organizzazione che determina i propri elementi costitutivi.
Le entrate della S.I.A.E. nella gestione dei contratti non costituiscono apporti volontari degli iscritti, bensì aggio sulle somme riscosse per diritti d’autore, ossia corrispettivo dell’esercizio dell’intermediazione e della riscossione dei relativi diritti; sono quindi entrate di gestione che fanno parte del conto economico della S.I.A.E., di cui la società deve rendere conto solo agli organi di controllo interni (collegio dei revisori) ed esterni (ministero vigilante e corte dei conti).
Fra gli scopi fissati dalla legge istitutiva della S.I.A.E. (l. 22 aprile 1941, n. 633), non rientra la rappresentatività degli autori ed editori e, peraltro, ai fini dello scopo fondamentale (che è quello della intermediazione nei contratti di utilizzazione e della riscossione dei relativi proventi), l’organizzazione interna dell’ente non abbisogna di alcuna specifica partecipazione degli iscritti alla formazione della volontà dell’ente ed alla gestione del patrimonio e delle entrate, atteso che il rapporto tra iscritto e S.I.A.E. si instaura al solo scopo di conferire un mandato ex lege per la stipulazione e gestione di contratti di utilizzazione di opere dell’ingegno; pertanto, in mancanza di una norma che abiliti il mandante ad influire nell’organizzazione interna del mandatario, non può ritenersi illegittimo ex se il sistema che non consenta al mandante una tale influenza.
La S.I.A.E., nello svolgimento dell’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore, non pone alcuna discriminazione a termini di statuto – tra le posizioni degli iscritti e dei soci.
Lo statuto della S.I.A.E., pur distinguendo fra i semplici iscritti ed i soci, ai fini elettorali per la composizione degli organi sociali, non contiene norme limitatrici all’assunzione della qualità di socio, legate ad un’attività discrezionale dell’organo direttivo, sì che ogni iscritto che possieda l’anzianità minima di iscrizione di cinque anni ed abbia incassato una somma per diritti d’autore superiore all’ammontare determinato in anticipo rispetto all’anno cui si riferisce la domanda di associazione, ha diritto ad assumere la qualifica di socio; pertanto, il sistema per divenire “socio” della S.I.A.E. è un sistema non “chiuso”.
La distinzione contenuta nello statuto della S.I.A.E. fra semplici iscritti e soci (distinzione che, a termini di statuto, non rileva per quanto concerne l’intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore, ma solo ai fini elettorali per la composizione degli organi sociali), è espressione di un ampio e discrezionale potere di autorganizzazione circa la determinazione di modalità specifiche di formazione degli organi statutari mercé la limitazione del diritto elettorale attivo e passivo a categorie particolari di iscritti prescelti in base a criteri oggettivi ed a parametri la cui soddisfazione è possibile ed aperta a tutti i partecipanti; pertanto, trattasi di distinzione che non collide con principi di logica e razionalità né è affetta da contraddittorietà, violazione di legge e manifesta ingiustizia.
La promozione della costituzione della cassa di previdenza per i soci S.I.A.E., poi fondo di solidarietà, costituisce un’iniziativa autonoma della S.I.A.E., assunta fuori dall’ambito dei fini che la legge le attribuisce rispetto alla generalità degli iscritti, i quali, in quanto tali (e non soci) non sono collegati a tale attività di natura assistenziale-previdenziale (che non influisce sull’espletamento del mandato) da alcuna relazione; pertanto, i semplici soci non hanno interesse ad impugnare le norme statutarie del fondo.
Il semplice iscritto alla S.I.A.E. si trova nei confronti del fondo di solidarietà tra i soci della S.I.A.E. nella posizione di un quisque de populo e non gode di alcuna situazione giuridica tutelata che gli permetta di invocare una illegittimità dei criteri costitutivi liberamente assunti dal fondo stesso.
La cassa di previdenza istituita il 7 giugno 1949 ai sensi dell’art. 48 bis, d. p. r. 16 aprile 1948, n. 643 (statuto della S.I.A.E.), gestita con contabilità separata (ai sensi dell’art. 61, d. p. r. 20 ottobre 1962, n. 1842) e trasformato in fondo di solidarietà tra i soci della S.I.A.E., gode, a norma dell’attuale e vigente statuto della S.I.A.E. (art. 60, d. p. r. 2 agosto 1986, n. 726) di un patrimonio del tutto distinto dall’ente, destinato a svolgere funzione di garanzia e responsabilità nei confronti dei creditori del fondo stesso e costituisce (in difetto di attribuzione di personalità giuridica) un centro di imputazione soggettiva autonoma rispetto all’ente promotore, ovvero la S.I.A.E., della somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui è dotato; ne deriva l’assoluta autonomia del fondo nella determinazione delle proprie norme interne in primo luogo per quanto concerne l’individuazione dei requisiti per assumere la qualità di socio, destinatario delle provvidenze erogate, con conseguente autonomia normativa circa i requisiti e le modalità di accesso dei propri soci, secondo i principi di discrezionalità propria di qualsiasi organizzazione che determina i propri elementi costitutivi.
Le entrate della S.I.A.E. nella gestione dei contratti non costituiscono apporti volontari degli iscritti, bensì aggio sulle somme riscosse per diritti d’autore, ossia corrispettivo dell’esercizio dell’intermediazione e della riscossione dei relativi diritti; sono quindi entrate di gestione che fanno parte del conto economico della S.I.A.E., di cui la società deve rendere conto solo agli organi di controllo interni (collegio dei revisori) ed esterni (ministero vigilante e corte dei conti).
Fra gli scopi fissati dalla legge istitutiva della S.I.A.E. (l. 22 aprile 1941, n. 633), non rientra la rappresentatività degli autori ed editori e, peraltro, ai fini dello scopo fondamentale (che è quello della intermediazione nei contratti di utilizzazione e della riscossione dei relativi proventi), l’organizzazione interna dell’ente non abbisogna di alcuna specifica partecipazione degli iscritti alla formazione della volontà dell’ente ed alla gestione del patrimonio e delle entrate, atteso che il rapporto tra iscritto e S.I.A.E. si instaura al solo scopo di conferire un mandato ex lege per la stipulazione e gestione di contratti di utilizzazione di opere dell’ingegno; pertanto, in mancanza di una norma che abiliti il mandante ad influire nell’organizzazione interna del mandatario, non può ritenersi illegittimo ex se il sistema che non consenta al mandante una tale influenza.
La S.I.A.E., nello svolgimento dell’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore, non pone alcuna discriminazione a termini di statuto – tra le posizioni degli iscritti e dei soci.
La distinzione contenuta nello statuto della S.I.A.E. fra semplici iscritti e soci (art. 18 segg.) rileva ai soli fini elettorali per la composizione degli organi sociali oltre che in relazione allo statuto del fondo di solidarietà tra i soci della S.I.A.E.
Sono illegittime – per violazione dei criteri di logicità, razionalità e soprattutto uguaglianza cui deve essere improntata l’esplicazione del potere di autoorganizzazione – le norme dello statuto della SIAE approvato con d.P.R. 20 ottobre 1962 n. 1842 (modificato con i d.P.R. 14 novembre 1974 n. 859 e 2 agosto 1986 n. 726) e del regolamento del fondo di solidarietà tra i soci SIAE approvato dalle commissioni di sezione dell’istituto il 29 maggio 1979 (e successive modifiche) che discriminano fra soci e iscritti ordinari, consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina di componenti alle commissioni di sezione e di beneficiare del sistema previdenziale (art. 24 e 38 dello statuto con le modifiche apportate dal d.P.R. 2 agosto 1986 n. 726 e 1 e 2 del regolamento del fondo di solidarietà tra i soci).